Il Centro ACP - Centro Ricerca Avanzato di Counseling e Psicologia Svolge le proprie attività sia in ambito aziendale che personale.L'obiettivo del Centro ACP è quello di orientare, sostenere e...Sviluppare le potenzialità Individuali, Professionali ed Imprenditoriali.
Alla Posta – Tramite un versamento sul Conto Corrente, (Per avere il conto corrente già stampato contattaci e noi te lo inviamo!);
Potrà modificare l'importo indicandolo al momento del pagamento.
Ricordiamo che ogni donazione è deducibile dalle tasse.
Per persone fisiche
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa
Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86
Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire) a favore delle Onlus consentono una detrazione d’imposta pari al 19 per cento della donazione effettuata.
In alternativa
Rif.: art. 10, lettera g) d.P.R. 917/86
Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui all’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato
Per le Imprese
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa
Rif.: art. 100, comma 2, lettera a) d.P.R. 917/86
Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86:
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus
Rif.: art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro (o in natura) in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità).
Le informazioni da lei fornite potranno essere utilizzate esclusivamente da Centro A.C.P. per inviarle comunicazioni scientifiche e per aggiornarla in merito ad attività e nuove proposte (legge n°675/96) e nel rispetto del Codice in materia dei dati personali (D.L. n°196 del 30/06/03).